Allegato VIII CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE NOTIFICATI I. Terzieta' ed indipendenza. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilita' o dei sottosistemi ne' nell'esercizio. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo. II. Imparzialita' ed integrita' professionale. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. In particolare l'organismo ed il personale responsabile delle verifiche devono essere indipendenti dal punto di vista funzionale dalle autorita' designate per il rilascio delle autorizzazioni di messa in servizio nell'ambito del presente decreto, delle licenze nell'ambito del decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003, relativo alle licenze delle imprese ferroviarie e dei certificati di sicurezza nell'ambito del decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, nonche' dai soggetti incaricati delle indagini in caso di incidenti. III. Capacita' finanziaria. L'organismo deve disporre delle risorse finanziarie, umane, dei mezzi materiali e delle procedure necessarie ad operare in qualita' per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche. Esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. IV. Competenza tecnica. 1. Personale dell'organismo. a) Il personale tecnico dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica, deve possedere una buona formazione tecnica e professionale ed un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto di essere notificato; b) il personale tecnico dell'organismo incaricato dei controlli, deve possedere una buona formazione tecnica e professionale, un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico di controllo, una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con tali controlli e l'idoneita' necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai controlli effettuati. c) Per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 2. Laboratori. L'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende avvalersi, garantendo la piena rispondenza degli stessi ai requisiti di cui alle norme della serie UNI CEI EN 150 IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'idoneita' e la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato X per le per le verifiche previste all'allegato IX. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi. V. Indipendenza del personale di controllo Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati ne' dei risultati di questi ultimi. VI. Polizza assicurativa L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato. VII. Riservatezza Il personale dell'organismo e' legato al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nei confronti delle autorita' amministrative competenti.