(Allegato VIII)
                                                        Allegato VIII 
 
    CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE 
                             NOTIFICATI 
 
I. Terzieta' ed indipendenza. 
L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato  di  eseguire
le operazioni di verifica non possono  intervenire  ne'  direttamente
ne' come mandatari nella progettazione,  fabbricazione,  costruzione,
commercializzazione    o    manutenzione    dei     componenti     di
interoperabilita' o dei sottosistemi  ne'  nell'esercizio.  Cio'  non
esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni  tecniche  tra
il fabbricante o il costruttore e l'organismo. 
 
II. Imparzialita' ed integrita' professionale. 
L'organismo e il personale  preposto  al  controllo  devono  eseguire
l'operazione di verifica con la massima integrita' professionale e la
massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e
sollecitazione,  in  particolare  a  carattere  finanziario,  atta  a
influenzare il loro giudizio o i risultati  del  loro  controllo,  in
particolare quelle provenienti da  persone  associazioni  di  persone
interessate ai risultati delle verifiche. In particolare  l'organismo
ed  il  personale  responsabile   delle   verifiche   devono   essere
indipendenti dal punto di vista funzionale dalle autorita'  designate
per il rilascio delle autorizzazioni di messa in servizio nell'ambito
del  presente  decreto,  delle  licenze   nell'ambito   del   decreto
legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003, relativo  alle  licenze  delle
imprese ferroviarie e dei certificati di  sicurezza  nell'ambito  del
decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, nonche'  dai  soggetti
incaricati delle indagini in caso di incidenti. 
 
III. Capacita' finanziaria. 
L'organismo deve disporre delle risorse finanziarie, umane, dei mezzi
materiali e delle procedure necessarie ad  operare  in  qualita'  per
espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi  legati
all'esecuzione delle verifiche. Esso  deve  anche  avere  accesso  al
materiale necessario per le verifiche eccezionali. 
 
IV. Competenza tecnica. 
1. Personale dell'organismo. 
a) Il personale  tecnico  dell'organismo  preposto  al  coordinamento
   tecnico delle attivita' di  verifica,  deve  possedere  una  buona
   formazione tecnica e professionale ed un'esperienza  attestata  di
   almeno dieci anni nei  settori  tecnici  ferroviari  per  i  quali
   l'organismo ha richiesto di essere notificato; 
b) il personale tecnico dell'organismo incaricato dei controlli, deve
   possedere  una   buona   formazione   tecnica   e   professionale,
   un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni
   nel settore specifico di controllo, una  conoscenza  soddisfacente
   delle prescrizioni  relative  ai  controlli  che  effettua  e  una
   sufficiente  dimestichezza  con  tali  controlli   e   l'idoneita'
   necessaria a redigere le attestazioni,  i  verbali  e  i  rapporti
   relativi ai controlli effettuati. 
c) Per le prove che richiedono interventi sulle linee  ferroviarie  e
   sui rotabili, l'organismo  dispone  di  personale  abilitato  alla
   protezione dei cantieri di lavoro. 
 
2. Laboratori. 
L'organismo deve dimostrare  la  qualificazione  dei  laboratori  dei
quali intende avvalersi, garantendo la piena rispondenza degli stessi
ai requisiti di cui alle norme della serie UNI CEI EN 150 IEC 17025 e
successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  l'idoneita'  e  la
rispondenza ai  requisiti  di  cui  all'allegato  X  per  le  per  le
verifiche previste all'allegato IX. 
In ogni caso  l'organismo  risponde  direttamente  dei  provvedimenti
organizzativi e gestionali dei laboratori ed  esercita  attivita'  di
direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi. 
 
V. Indipendenza del personale di controllo 
Deve  essere  garantita  l'indipendenza  del  personale  preposto  al
controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione
del numero di  controlli  effettuati  ne'  dei  risultati  di  questi
ultimi. 
 
VI. Polizza assicurativa 
L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione  di  responsabilita'
civile, a meno che tale responsabilita' sia coperta  dallo  Stato  in
base  alle  leggi  vigenti  oppure  i  controlli   siano   effettuati
direttamente dallo Stato. 
 
VII. Riservatezza 
Il personale dell'organismo e' legato al  segreto  professionale  per
tutto cio'  di  cui  viene  a  conoscenza  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  salvo  nei  confronti   delle   autorita'   amministrative
competenti.