Art. 2 1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5. 2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree: a) medicina generale; b) prestazioni specialistiche e d'urgenza; c) patologie infettive e terminali; d) dipendenze patologiche; e) salute mentale. 3. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e' garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.