Art. 2 
 
  1.  Il  trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  assistenza
sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data  di  trasferimento
delle risorse di cui all'articolo 5. 
  2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate  nelle  seguenti
aree: 
    a) medicina generale; 
    b) prestazioni specialistiche e d'urgenza; 
    c) patologie infettive e terminali; 
    d) dipendenze patologiche; 
    e) salute mentale. 
  3. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e'  garantito
dalla partecipazione  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste al tavolo di consultazione in materia  costituito  presso  la
Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.