Art. 3 
 
  1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina  con
legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite. 
  2. La legge regionale definisce le modalita'  di  trasferimento  al
Servizio  Sanitario  Regionale  dei  rapporti  di  lavoro  in  essere
all'entrata in vigore del presente  decreto  ai  sensi  e  secondo  i
principi di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in  data  1°  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  126  del  30  maggio  2008,  e  degli  accordi
collettivi nazionali di lavoro.