Art. 3 1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina con legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite. 2. La legge regionale definisce le modalita' di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi e secondo i principi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e degli accordi collettivi nazionali di lavoro.