Art. 4 
 
  1. L'assistenza  sanitaria  dei  detenuti  e  degli  internati  nel
territorio regionale  e'  assicurata  dalla  regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
  2. Resta comunque ferma  la  competenza  degli  organi  statali  in
materia di sicurezza all'interno  dei  locali  adibiti  all'esercizio
delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove
siano ricoverati i detenuti e gli internati.