Art. 4 1. L'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati nel territorio regionale e' assicurata dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 2. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.