Art. 11 Norme transitorie e finali 1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica gli Allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Fazio, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 11: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse.