Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; b) allevamento: un animale o l'insieme di piu' animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda; c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta; d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore e' formalmente individuato dal proprietario; e) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali cui e' delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto; f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.
Note all'art. 2: - L'art. 2, lettera b), del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) (omissis); b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in un'azienda;». - Per la direttiva 2001/89/CE, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, cosi' recita: «Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale; b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma; c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1; d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati A e B nonche', per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego; e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1; f) "autorita' competente": Il Ministero della sanita', o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanita' o dall'autorita' individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.