Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i
suidi selvatici  di  cui  all'articolo  2  lettera  b),  del  decreto
legislativo del 20 febbraio 2004, n.  55,  recante  attuazione  della
direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del  23  ottobre  2001,  relativa
alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 
    b) allevamento: un animale o  l'insieme  di  piu'  animali  della
stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda; 
    c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione  o,  nel
caso di un allevamento  all'aria  aperta,  altro  luogo  in  cui  gli
animali sono tenuti, allevati o  commercializzati,  ivi  comprese  le
stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta; 
    d) detentore: qualsiasi persona fisica o  giuridica  responsabile
anche temporaneamente di animali; qualora il detentore  non  coincide
con il  proprietario  degli  animali,  il  detentore  e'  formalmente
individuato dal proprietario; 
    e) autorita' competente: il Ministero della salute,  le  regioni,
le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le  aziende  sanitarie
locali  cui  e'  delegata  la  competenza  dei  controlli  in  merito
all'attuazione del presente decreto; 
    f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2  del
decreto  legislativo  30  gennaio   1993,   n.   28,   e   successive
modificazioni; 
    g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o  altro
mezzo apposto sull'animale senza  comprometterne  il  benessere,  che
consente di identificare l'animale e l'azienda di origine  per  tutta
la durata della sua vita. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 2, lettera b), del citato decreto  legislativo
          20 febbraio 2004, n. 55, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) (omissis); 
                b)  "suino  selvatico":   qualsiasi   animale   della
          famiglia  dei  suidi  che  non  e'  allevato  o  tenuto  in
          un'azienda;». 
              - Per la direttiva 2001/89/CE, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - L'art. 2 del citato decreto  legislativo  30  gennaio
          1993, n. 28, cosi' recita: 
              «Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto  si  intende
          per: 
                a)  "controllo  veterinario":   qualsiasi   controllo
          fisico e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti
          o gli animali di cui  all'art.  1  mirante  direttamente  o
          indirettamente  a  garantire  la  protezione  della  salute
          pubblica o della salute animale; 
                b)  "scambi":  scambi  tra  Stati  membri  ai   sensi
          dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma; 
                c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata  che
          effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione  dei
          prodotti di cui all'art. 1; 
                d) "azienda": il complesso agricolo e la  stalla  del
          commerciante nei quali sono tenuti o allevati  abitualmente
          gli animali di cui agli allegati A e  B  nonche',  per  gli
          equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla  o
          in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono  tenuti
          o allevati abitualmente equini indipendentemente  dal  loro
          impiego; 
                e) "centro o organismo": qualsiasi  azienda  effettui
          la  produzione,  lo  stoccaggio,  il   trattamento   o   la
          manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1; 
                f)  "autorita'  competente":   Il   Ministero   della
          sanita', o quello individuato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; 
                g) "veterinario  ufficiale":  il  medico  veterinario
          dipendente dal Ministero  della  sanita'  o  dall'autorita'
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.