Art. 4 Registro aziendale di carico e scarico e modello IV 1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali conformemente a quanto indicato nell'allegato II del presente decreto; il registro e' composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresi' le seguenti informazioni: a) numero di animali presenti in allevamento; b) movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonche' la data delle movimentazioni stesse. 2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 sono gia' interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico e' facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e che la compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto della tempistica di cui all'allegato II. 3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorita' competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafi 3 e 4. 4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinche' tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie. 5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa. 6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1. 7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5. 8. I registri e le informazioni, nonche' le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorita' competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.
Note all'art. 4: - L'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, cosi' recita: «Art. 10 (Modello del documento di accompagnamento). - 1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonche' quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.».