Art. 4 
 
         Registro aziendale di carico e scarico e modello IV 
 
  1. Il detentore degli  animali,  ad  eccezione  del  caso  previsto
all'articolo 3, comma 5, tiene  ed  aggiorna  il  registro  aziendale
degli animali conformemente a quanto indicato  nell'allegato  II  del
presente  decreto;  il  registro  e'  composto  da  pagine   numerate
progressivamente e contiene altresi' le seguenti informazioni: 
    a) numero di animali presenti in allevamento; 
    b)  movimentazioni,  con  l'indicazione  del  numero  di  animali
interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la
loro provenienza e  la  loro  destinazione,  nonche'  la  data  delle
movimentazioni stesse. 
  2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui  al
comma 1 sono gia' interamente contenute  nella  BDN,  la  tenuta  del
registro aziendale di carico e scarico e' facoltativa,  a  condizione
che tale opzione  risulti  registrata  nella  BDN  stessa  e  che  la
compilazione  del  registro  in  BDN  avvenga  nel   rispetto   della
tempistica di cui all'allegato II. 
  3. I detentori degli animali mettono a disposizione  dell'autorita'
competente  le  informazioni  sull'origine,  l'identificazione  e  la
destinazione  degli   animali   posseduti,   detenuti,   trasportati,
commercializzati  tramite  registrazione  delle  stesse   nella   BDN
conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafi 3 e 4. 
  4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato
o un centro di raccolta, o qualsiasi altra  destinazione,  provvedono
affinche' tutti gli animali siano scortati  dal  modello  IV  di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, cosi' come modificato dal decreto  del  Ministro  della
salute 16 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del
28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda  la  gestione
delle copie. 
  5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma
4,  i  detentori  possono  avvalersi  delle  specifiche  applicazioni
informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo  di  tale  opzione
risulti preventivamente registrata nella BDN stessa. 
  6. L'operatore  che  detiene  temporaneamente  gli  animali  presso
mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma
4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1. 
  7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di  macellazione
mettono  a  disposizione  dei  servizi   veterinari   competenti   le
informazioni  riguardanti  gli  animali  macellati  presso  i  propri
stabilimenti   tramite   registrazione   delle   stesse   nella   BDN
conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5. 
  8. I registri e le informazioni, nonche' le copie del modello IV di
cui al presente articolo, sono messi  a  disposizione  dell'autorita'
competente per un periodo non inferiore a  tre  anni  dalla  data  di
registrazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'art. 10 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Modello del documento di accompagnamento).  -
          1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i  modelli  di
          cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle  attestazioni
          sanitarie  previste  da  specifici  piani   di   profilassi
          ufficiali,  nonche'  quello  relativo  alla   dichiarazione
          prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27  gennaio
          1992, n. 118. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          modifica il modello unificato di cui al comma 1, per  tener
          conto di esigenze di carattere sanitario.».