Art. 5 Identificazione degli animali 1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'allegato I, paragrafo 2. 2. Il mezzo di identificazione di cui al comma 1 non puo' essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorita' competente. 3. Qualora il mezzo di identificazione e' diventato illeggibile o e' stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione. 4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purche' tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilita' degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.
Note all'art. 5: - Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.