Art. 5 
 
                    Identificazione degli animali 
 
  1. Gli animali sono identificati, a cura del  detentore,  entro  il
settantesimo giorno di  vita  ed  in  ogni  caso  prima  di  lasciare
l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di  identificazione  di
cui all'allegato I, paragrafo 2. 
  2. Il mezzo di identificazione di cui al comma 1  non  puo'  essere
rimosso,   sostituito    o    modificato    senza    l'autorizzazione
dell'autorita' competente. 
  3. Qualora il mezzo di identificazione e' diventato  illeggibile  o
e' stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente  al  presente
articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice  di  identificazione
nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso  con
il precedente codice d'identificazione. 
  4. A richiesta dell'associazione interessata,  il  Ministero  della
salute avvia la procedura  comunitaria  per  l'autorizzazione  di  un
sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale  per
i riproduttori di razza pura o ibridi,  iscritti  rispettivamente  al
Libro genealogico ed al registro degli ibridi di cui  alla  legge  15
gennaio 1991, n. 30, purche' tale sistema offra garanzie  equivalenti
di rintracciabilita' degli animali pari a quelle del registro di  cui
all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30,  si  veda  nelle
          note alle premesse.