Art. 6 Scambi intracomunitari 1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilita' dell'animale. 2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilita' dell'animale e' sostituito a cura ed a spese del detentore entro trenta giorni dall'ingresso in azienda e comunque prima di una successiva movimentazione. 3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso e' trascritto nel registro di cui all'articolo 4. 4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, puo' chiedere agli Stati membri, in attuazione del Capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonche' la movimentazione degli stessi.
Note all'art. 6: - L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, cosi' recita: «Art. 11. - 1. L'autorita' competente applica le seguenti misure di controllo: a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni; b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione; c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A, parte II originari di un altro Stato membro, se destinati: 1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore e' responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorita' competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni; 2) ad un macello posto sotto la responsabilita' di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello e' responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lettere b) e c); 3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2; 4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato. 2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorita' competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorita' competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro. 3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorita' al momento della registrazione preliminare prevista dall'art. 5, comma 4, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e' assicurato mediante controlli non sistematici. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B, parte II. 5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro: a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorita' competente del luogo di arrivo puo' richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non e' richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE; b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorita'. 6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee.». - Il capo II del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, cosi' recita: «Assistenza su richiesta».