Art. 6 
 
                       Scambi intracomunitari 
 
  1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un  altro  Stato
membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine  se
tale  identificativo  consente   di   garantire   l'identificabilita'
dell'animale. 
  2. Il mezzo  di  identificazione  che  non  consente  di  garantire
l'identificabilita' dell'animale e' sostituito a cura ed a spese  del
detentore entro trenta giorni dall'ingresso  in  azienda  e  comunque
prima di una successiva movimentazione. 
  3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2  va  stabilito  un  nesso  tra
l'identificazione attribuita  dall'azienda  di  origine  dello  Stato
membro  di  spedizione  e   la   nuova   identificazione   attribuita
nell'azienda di prima destinazione.  Tale  nesso  e'  trascritto  nel
registro di cui all'articolo 4. 
  4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il
Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei  controlli  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio  1993,  n.
28, puo' chiedere agli Stati membri, in attuazione del  Capo  II  del
decreto legislativo del 30 gennaio 1993,  n.  27,  ogni  informazione
utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonche'
la movimentazione degli stessi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - L'art. 11 del citato decreto legislativo  30  gennaio
          1993, n. 28, cosi' recita: 
              «Art.  11.  -  1.  L'autorita'  competente  applica  le
          seguenti misure di controllo: 
                a) nel luogo di  destinazione,  controlli  veterinari
          non  sistematici  in  maniera  non   discriminatoria,   per
          verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art.  9,
          procedendo eventualmente a prelievo di campioni; 
                b) durante il trasporto i controlli necessari in caso
          di sospetto di infrazione; 
                c)  per  quanto   riguarda   gli   animali   di   cui
          all'allegato A,  parte  II  originari  di  un  altro  Stato
          membro, se destinati: 
                  1) ad un mercato o centro di  raccolta  autorizzati
          ai sensi delle  disposizioni  comunitarie,  il  gestore  e'
          responsabile  dell'ammissione   degli   animali   che   non
          soddisfino le condizioni di cui all'art. 9,  commi  1  e  2
          l'autorita' competente  verifica,  mediante  controlli  non
          discriminatori  dei  certificati   e   dei   documenti   di
          accompagnamento  che  gli   animali   soddisfano   a   tali
          condizioni; 
                  2) ad un macello posto sotto la responsabilita'  di
          un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base
          del certificato e dei  documenti  di  accompagnamento,  che
          siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni
          di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del  macello  e'
          responsabile  della  macellazione  che  non   rispetti   le
          prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lettere b) e c); 
                  3) ad un commerciante  registrato  che  procede  al
          frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento  non
          soggetto a  controllo  permanente,  questo  commerciante  o
          questo stabilimento sono considerati come destinatari degli
          animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2; 
                  4) ad aziende, ad un  centro  o  ad  un  organismo,
          compreso il caso di scarico parziale durante il  trasporto,
          ogni animale o gruppo di animali deve essere  accompagnato,
          conformemente all'art. 9, commi 1 e 2,  dall'originale  del
          certificato sanitario o del  documento  di  accompagnamento
          fino al destinatario ivi menzionato. 
              2. I destinatari di cui al comma 1, lettera  c),  punti
          3)  e  4),  prima  di  ogni  frazionamento   o   successiva
          commercializzazione verificano la  presenza  di  marchi  di
          identificazione certificati o documenti menzionati all'art.
          9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi  mancanza
          o anomalia  all'autorita'  competente  e,  in  quest'ultimo
          caso,  isolano  gli  animali  in  questione  fino   a   che
          l'autorita'  competente  abbia  deciso   sulla   sorte   da
          riservare a loro. 
              3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma
          1, lettera c), punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito  di
          una convenzione da stipulare con la competente autorita' al
          momento della registrazione preliminare prevista  dall'art.
          5, comma 4, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste
          in tale convenzione e' assicurato  mediante  controlli  non
          sistematici. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche ai destinatari dei prodotti di  cui  all'allegato  B,
          parte II. 
              5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali
          provenienti da un altro Stato membro: 
                a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli  animali  o
          di  prodotti,  la  natura  della  spedizione  e   la   data
          prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti,
          non tenendo conto dei giorni  festivi;  comunque,  in  casi
          eccezionali l'autorita' competente del luogo di arrivo puo'
          richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la  notifica
          non e'  richiesta  per  i  cavalli  registrati  muniti  del
          documento di identificazione  previsto  dalle  disposizioni
          della direttiva 90/427/CEE; 
                b) conservano per un anno i certificati sanitari o  i
          documenti di cui all'art. 9, e li  esibiscono  a  richiesta
          della competente autorita'. 
              6. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,
          adotta le modalita' di applicazione del presente  articolo,
          in conformita'  delle  decisioni  della  Commissione  delle
          Comunita' europee.». 
              - Il capo II del citato decreto legislativo 30  gennaio
          1993, n. 27, cosi' recita: «Assistenza su richiesta».