Art. 8 Controlli 1. Il Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto. 2. Il programma annuale dei controlli di cui al comma 1 riguarda almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorita' competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono della check list di cui all'allegato III. 3. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.
Note all'art. 8: - Per il regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.