Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale  competente
per territorio programma,  sulla  base  di  un'analisi  del  rischio,
l'esecuzione  di  controlli  atti  a  verificare  l'applicazione  del
presente decreto. 
  2. Il programma annuale dei controlli di cui al  comma  1  riguarda
almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti  nel
territorio di competenza. Le regioni  possono  predisporre  piani  di
controllo  regionali  avvalendosi  dell'analisi  del  rischio,   come
previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorita' competenti ad
eseguire i controlli di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono  della  check
list di cui all'allegato III. 
  3. Le informazioni riguardanti i controlli  sono  registrate  nella
BDN. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il regolamento (CE) n. 882/2004,  si  veda  nelle
          note alle premesse.