Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il  responsabile  legale
dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda
presso  il  Servizio  veterinario  della  unita'   sanitaria   locale
competente per territorio, secondo quanto  previsto  all'allegato  I,
paragrafo 1, primo periodo, e' soggetto al pagamento di una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  detentore  che  non
provvede a comunicare al Servizio veterinario della unita'  sanitaria
locale   competente   per   territorio,   secondo   quanto   previsto
all'allegato I, paragrafo 1, penultimo  periodo,  la  variazione  dei
dati aziendali e dell'allevamento e' soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali
che contravviene agli obblighi di identificazione degli  animali,  di
cui agli articoli 5, 6 e  7  ed  allegati  I  e  II  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600
euro per ogni capo non regolarmente identificato. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   rimuove,
sostituisce o modifica il mezzo di  identificazione  presente  su  un
animale, senza preventiva comunicazione all'autorita' competente,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione
del trasportatore, che omette di istituire il registro  di  carico  e
scarico e' soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione
del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere
aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi
degli articoli 4, commi 1 e  2,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni
operazione non registrata. 
  7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  detentore  che  non
adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3,  e'  soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro
a 6.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  detentore  che  non
adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, e'  soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro  a
600 euro per ogni  animale  movimentato  privo  della  documentazione
richiesta. 
  9. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  responsabile  dello
stabilimento di macellazione che non adempie agli  obblighi  previsti
all'articolo 4, comma 7, e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a  1.800  euro  per  ogni  capo
macellato. 
  10. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  il  detentore  degli
animali che  non  adempie  agli  obblighi  previsti  all'allegato  I,
paragrafo 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 
  11. Qualora si tratti  del  primo  accertamento  presso  un'azienda
diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorita' che effettua
il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che  possono
essere sanate garantendo comunque una  sicura  identificazione  degli
animali, prescrive al detentore gli  adempimenti  necessari  per  una
completa regolarizzazione delle  violazioni  accertate,  fissando  un
termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali
termini  inferiori  previsti  dai  regolamenti  comunitari.   Se   il
detentore ottempera a tutte le  prescrizioni  imposte  dall'autorita'
per  la  regolarizzazione  entro  il  termine  fissato,  le  sanzioni
relative alle violazioni riscontrate sono estinte. 
  12. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano  le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. 
 
          Note all'art. 9: 
              - La legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  novembre  1981,   n.   329,
          supplemento ordinario.