Art. 9 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo, la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorita' competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che non adempie agli obblighi previsti all'allegato I, paragrafo 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 11. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte. 12. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Note all'art. 9: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.