Allegato I 1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3 Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni dall'inizio dell'attivita', richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio. Il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine: - la sigla IT, - le ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune ove ha sede l'azienda - la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda - tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale; Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le seguenti informazioni relative a : a) azienda:codice aziendale; indirizzo dell'azienda; coordinate geografiche dell'azienda; b) struttura zootecnica: - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico); - denominazione o ragione sociale; - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc); - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali; - capacita' della struttura (numero massimo di animali che e' possibile detenere per ogni ciclo); - animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali). c) se la struttura e' l'allevamento bisogna indicare altresi': - relativamente all'orientamento produttivo specificare se: i) "familiare" (allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri allevamenti). ii) "da ingrasso" (allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso); iii) "da riproduzione" (allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione). - relativamente alla tecnica produttiva specificare se: i) per gli allevamenti da ingrasso: "ciclo completo" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "svezzamento o magronaggio o finissaggio" (allevamenti in cui sono allevati suini in determinate fase di accrescimento). ii) per gli allevamenti da riproduzione: "ciclo chiuso" e "ciclo aperto" (in questo caso indicando se vi e' vendita di riproduttori^). - Relativamente alla modalita' d'allevamento, specificare se: "stabulato", "semibrado". Sistema multisito: SI/NO Allevamento Stagionale (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell'anno): SI/NO d) se la struttura e' una stalla di sosta l'orientamento produttivo dovra' essere distinto tra: - "da macello" (che movimenta esclusivamente verso il macello); - "da vita" (che movimenta anche verso altri allevamenti). Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati elencati alle precedenti lettere b), c) e d), oppure la cessazione dell'attivita', in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate. Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre provvede a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni: a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati; b) qualifica sanitaria cosi' come prevista dalla norma sanitaria vigente. 2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5 L'identificazione degli animali e' effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalita': esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potra' essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalita' stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territori nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo e' di almeno 8 mm. E'consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute. 3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4 Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, dovra' registrare in BDN i seguenti dati: - consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di eta' superiore a 70 giorni. - totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo); - numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo). Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvedera' a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione. 4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4 Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento: - numero degli animali movimentati in entrata o uscita; - codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione; - causale della movimentazione - data di arrivo o di partenza; - numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario. Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvedera' a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione. 5 - REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4,comma 6 Il responsabile del macello, direttamente o tramite persona delegata, registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni: a) per ciascuna partita di suidi macellati: - la data dell'avvenuta macellazione; - il codice dell'allevamento di provenienza della partita; - il numero di animali macellati distinti per categoria; b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresi' le seguenti informazioni: - paese di provenienza; - estremi del certificato sanitario; - numero di animali macellati distinti per categoria; - la data dell'avvenuta macellazione. Nel caso in cui il responsabile del macello si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvedera' a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.