(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
  1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3 
 
  Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni  dall'inizio
dell'attivita', richiede l'attribuzione del codice di identificazione
aziendale al Servizio veterinario competente per territorio. 
  Il Servizio veterinario competente per  territorio  attribuisce  il
codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine: 
    - la sigla IT, 
    - le ultime tre cifre del codice ISTAT del  Comune  ove  ha  sede
l'azienda 
    - la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda 
    -  tre  cifre  costituenti  il   numero   progressivo   assegnato
all'azienda su base comunale; 
 
  Il Servizio Veterinario provvede a registrare in  BDN  le  seguenti
informazioni relative a : 
 
   a) azienda:codice aziendale;  indirizzo  dell'azienda;  coordinate
geografiche dell'azienda; 
 
   b) struttura zootecnica: 
 
    - tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta;  fiera  e
mercato;  centro  di  raccolta;  punto  di  sosta;  centro  materiale
genetico); 
    - denominazione o ragione sociale; 
    - nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali
o del detentore strutture zootecniche (in caso di  stalla  di  sosta,
centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc); 
    - nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali; 
    - capacita' della struttura (numero massimo  di  animali  che  e'
possibile detenere per ogni ciclo); 
    - animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali). 
 
  c) se la struttura e' l'allevamento bisogna indicare altresi': 
 
   - relativamente all'orientamento produttivo specificare se: 
    i) "familiare" (allevamento da ingrasso che detiene  fino  ad  un
massimo di  4  animali,  destinati  all'autoconsumo  e  non  a  scopo
commerciale, che non movimenta animali verso altri allevamenti). 
    ii) "da ingrasso" (allevamento in  cui  sono  presenti  suini  in
accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al  finissaggio,
destinati alla macellazione o ad altri allevamenti  da  ingrasso;  si
distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso); 
    iii) "da riproduzione" (allevamento in cui vengono detenuti verri
e scrofe destinati alla riproduzione). 
   - relativamente alla tecnica produttiva specificare se: 
    i) per gli allevamenti da ingrasso: "ciclo completo" (allevamento
in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione);
"svezzamento o magronaggio o finissaggio" (allevamenti  in  cui  sono
allevati suini in determinate fase di accrescimento). 
    ii) per gli allevamenti da riproduzione: "ciclo chiuso" e  "ciclo
aperto" (in questo caso indicando se vi e' vendita di riproduttori^). 
 
   - Relativamente  alla  modalita'  d'allevamento,  specificare  se:
"stabulato", 
"semibrado". 
Sistema multisito: SI/NO 
 
        Allevamento Stagionale  (allevamento  in  cui  sono  allevati
suini solo per un periodo dell'anno): SI/NO 
 
   d)  se  la  struttura  e'  una  stalla  di  sosta   l'orientamento
produttivo dovra' essere distinto tra: 
   - "da macello" (che movimenta esclusivamente verso il macello); 
   - "da vita" (che movimenta anche verso altri allevamenti). 
 
  Il detentore degli animali, entro 7 giorni,  comunica  al  Servizio
veterinario competente per territorio la variazione di uno  dei  dati
elencati alle precedenti lettere b), c) e d),  oppure  la  cessazione
dell'attivita', in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale. Il
Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare
in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate. 
 
  Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre  provvede
a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni: 
 
    a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati; 
    b) qualifica sanitaria cosi' come prevista dalla norma  sanitaria
vigente. 
 
  2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5 
 
  L'identificazione degli animali e' effettuata  nel  rispetto  delle
condizioni di benessere, secondo la seguente modalita': 
  esecuzione di un tatuaggio all'orecchio  sinistro,  a  livello  del
padiglione  auricolare  in  maniera   che   risulti   leggibile.   In
alternativa il tatuaggio potra' essere effettuato sulla parte esterna
delle cosce, secondo le modalita' stabilite dal relativo disciplinare
per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi  di  tutela
della denominazione d'origine dei prosciutti. 
  E' consentito,  in  aggiunta  al  tatuaggio,  l'uso  di  una  marca
auricolare in materiale non deteriorabile da  apporre  al  padiglione
auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio  e,  ove  presente,  la
marca auricolare riportano il codice identificativo  dell'azienda  di
nascita  (o  dell'azienda  di  prima  destinazione  per  gli  animali
importati da  Paesi  terzi  e  destinati  a  rimanere  sul  territori
nazionale) di cui al paragrafo 1  del  presente  allegato.  L'altezza
minima dei caratteri del codice identificativo e'  di  almeno  8  mm.
E'consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere  per  i  suidi
allevati in  aziende  che  aderiscono  a  consorzi  di  tutela  della
denominazione d'origine dei prosciutti. 
 
  Altri mezzi di identificazione potranno  essere  utilizzati  previa
autorizzazione del Ministero della Salute. 
 
   3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4 
 
  Il  detentore  degli  animali,  direttamente  o   tramite   persona
delegata, dovra' registrare in BDN i seguenti dati: 
    -  consistenza  totale  dell'allevamento  rilevata  il  31  marzo
corrispondente a quanto riportato sul registro di  carico  e  scarico
relativamente ai suini presenti di eta' superiore a 70 giorni. 
    - totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo); 
    - numero di riproduttori quando presenti, specificando il  numero
di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo). 
   Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una
persona  delegata,  quest'ultima  provvedera'  a  registrare  in  BDN
l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione. 
 
   4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4 
 
  Il detentore, per ciascuna partita di suidi  movimentata,  registra
in BDN, direttamente o tramite  persona  delegata,  i  seguenti  dati
entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento: 
    - numero degli animali movimentati in entrata o uscita; 
    - codice d'identificazione  della  struttura  di  partenza  e  di
quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione; 
    - causale della movimentazione 
    - data di arrivo o di partenza; 
    - numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario. 
   Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una
persona  delegata,  quest'ultima  provvedera'  a  registrare  in  BDN
l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione. 
 
  5 - REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4,comma 6 
 
  Il  responsabile  del  macello,  direttamente  o  tramite   persona
delegata, registra in BDN  i  seguenti  dati  entro  7  giorni  dalla
macellazione le seguenti informazioni: 
 
   a) per ciascuna partita di suidi macellati: 
    - la data dell'avvenuta macellazione; 
    - il codice dell'allevamento di provenienza della partita; 
    - il numero di animali macellati distinti per categoria; 
 
   b) per ciascuna partita di suidi macellati  provenienti  da  altri
Stati sono richieste altresi' le seguenti informazioni: 
    - paese di provenienza; 
    - estremi del certificato sanitario; 
    - numero di animali macellati distinti per categoria; 
    - la data dell'avvenuta macellazione. 
  Nel caso in cui il  responsabile  del  macello  si  avvale  per  la
registrazione di una persona  delegata,  quest'ultima  provvedera'  a
registrare  in  BDN  l'evento  entro  5   giorni   lavorativi   dalla
comunicazione.