Art. 4. Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euro”; b) all'articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”; c) all'articolo 3, primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 1549“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”; d) all'articolo 4, primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 2065“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”; e) all'articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: “ qualita' delle armi“ sono inserite le seguenti: “e delle loro parti”.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dal presente decreto: «Art 1. Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.» «Art 2. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.» «Art.3. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro». «Art. 4. Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro; Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta': a) quando il fatto e' commesso da persone travisate o da piu' persone riunite; b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'art. 61, numero 11-ter), del codice penale; c) quando il fatto e' commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.» «Art. 5. Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi, e delle loro parti delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.»