Art. 5 
 
  1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti
i candidati che hanno  partecipato  alle  prove  scritte  delle  fasi
locali per la Regione Sicilia del  concorso  di  cui  all'articolo  1
completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato. 
  2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui  all'articolo
1 ha  luogo  mediante  una  nuova  valutazione  degli  elaborati  dei
candidati che hanno partecipato  alle  fasi  locali  per  la  Regione
Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al  corso  di
formazione a seguito delle prove del  medesimo  concorso.  A  ciascun
elaborato  vengono  attribuiti  un  giudizio  e  un   punteggio.   La
commissione  giudicatrice  adotta  le  misure  idonee  per  garantire
l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura  di
valutazione. 
  3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito  della  valutazione
di cui al comma  2  sono  ammessi  al  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 6.