Articolo 31 
 
 
        (Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea) 
 
    1. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono inseriti i seguenti articoli: 
 
                          “Articolo 216-bis 
 
 
                             (Oli usati) 
 
    1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione  dei  rifiuti
pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base  alla  classificazione
attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell´articolo 184,  nel
rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in
particolare, secondo l´ordine di priorita' di cui  all'articolo  179,
comma 1. 
    2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo   187,   il   deposito
temporaneo,  la  raccolta  e  il  trasporto  degli  oli  usati   sono
realizzati in modo  da  tenere  costantemente  separate,  per  quanto
tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare,  secondo
l´ordine di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscellare
gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. 
    3. Gli oli usati devono essere gestiti: 
    a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione
di basi lubrificanti; 
    b) in via sussidiaria e, comunque, nel  rispetto  dell´ordine  di
priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la  rigenerazione
sia  tecnicamente  non  fattibile  ed  economicamente  impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto  legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
    c) in via residuale, qualora le modalita' di trattamento  di  cui
alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili  a
causa della composizione  degli  oli  usati,  tramite  operazioni  di
smaltimento di  cui  all'Allegato  B  della  parte  IV  del  presente
decreto. 
    4. Al fine di dare priorita' alla rigenerazione degli oli  usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal  territorio  italiano
verso impianti di incenerimento e  coincenerimento  collocati  al  di
fuori del territorio nazionale, sono  escluse  nella  misura  in  cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche' il principio di prossimita'. 
    5. Le spedizioni transfrontaliere di  oli  usati  dal  territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al  di  fuori  del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento  (CE)  n.
1013/2006  e,  in  particolare,   dell'articolo   12   del   predetto
regolamento. 
    6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare puo'  individuare  con  uno  o  piu'
decreti gli elementi da valutare secondo le  facolta'  concesse  alle
autorita' di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. 
    7. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definite
le norme tecniche per la gestione  di  oli  usati  in  conformita'  a
quanto disposto dal presente articolo. 
    8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di  cisterna,  i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele  oleose  sono
soggette alla disciplina sugli oli usati.”. 
 
                          Articolo 216-ter 
 
 
              (Comunicazioni alla Commissione europea) 
 
    1. I piani di gestione ed  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1  e  3,  lettera  r)  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare,  utilizzando  il  formato
adottato in sede comunitaria, per  la  successiva  trasmissione  alla
Commissione europea. 
    2. Con cadenza triennale,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull'applicazione della direttiva  2008/98/CE,  inviando
una relazione settoriale in formato  elettronico  sulla  base  di  un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei  mesi  prima  del  periodo  contemplato  dalla  citata  relazione
settoriale. 
    3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta  alla
Commissione europea entro nove  mesi  dalla  fine  del  triennio  che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro,  le  informazioni
sulla   gestione   degli   oli   usati,   sui   progressi    compiuti
nell'attuazione dei programmi di  prevenzione  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 199, comma  3,  lettera  r),  e  sulla  misure  previste
dall'eventuale attuazione del principio della responsabilita'  estesa
del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a). 
    4.  Gli  obiettivi  di  cui  all'articolo   181   relativi   alla
preparazione per il riutilizzo e  al  riciclaggio  di  rifiuti,  sono
comunicati alla Commissione  europea  con  i  tempi  e  le  modalita'
descritte nei commi 2 e 3. 
    5. La parte quarta del presente decreto nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea.”.