Art. 5 
 
 
       Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard 
 
  1. Il procedimento di determinazione  del  fabbisogno  standard  si
articola nel seguente modo: 
    a) la Societa' per gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.,  la  cui
attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere  esclusivamente
tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei
fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche  statistiche
che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo  13,  comma
1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando  i  dati
di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi'
conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa  per  abitante  e  tenendo
conto della produttivita' e della diversita' della spesa in relazione
all'ampiezza  demografica,  alle  caratteristiche  territoriali,  con
particolare  riferimento  al  livello  di   infrastrutturazione   del
territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22  della
legge 5 maggio 2009, n. 42,  alla  presenza  di  zone  montane,  alle
caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei  predetti
diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza,  all'efficacia
e alla qualita' dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione
degli utenti; 
    b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.  provvede  al
monitoraggio  della  fase  applicativa  e   all'aggiornamento   delle
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; 
    c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per gli studi
di  settore-Sose  s.p.a.  puo'   predisporre   appositi   questionari
funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni  e
dalle Province. Ove  predisposti  e  somministrati,  i  Comuni  e  le
Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni  dal
loro ricevimento, i  questionari  compilati  con  i  dati  richiesti,
sottoscritti dal legale rappresentante e dal  responsabile  economico
finanziario. La  mancata  restituzione,  nel  termine  predetto,  del
questionario interamente compilato e' sanzionato con il blocco,  sino
all'adempimento  dell'obbligo   di   invio   dei   questionari,   dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e
la  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  dell'interno  dell'ente
inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche  il
certificato di conto consuntivo di cui  all'articolo  161  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, contiene i dati necessari  per  il  calcolo
del fabbisogno standard; 
    d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,  in  sede
di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali,  tra  l'Associazione
nazionale  dei  Comuni  Italiani-ANCI  e  l'Unione   delle   Province
d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i
compiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente  articolo,  la
Societa' per  gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.  si  avvale  della
collaborazione  scientifica  dell'Istituto  per  la  finanza  e   per
l'economia locale-IFEL,  in  qualita'  di  partner  scientifico,  che
supporta  la  predetta  societa'  nella  realizzazione  di  tutte  le
attivita'  previste  dal  presente  decreto.  In  particolare,   IFEL
fornisce analisi e studi in materia di contabilita' e finanza  locale
e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro
somministrazione agli  enti  locali;  concorre  allo  sviluppo  della
metodologia  di  calcolo  dei  fabbisogni  standard,   nonche'   alla
valutazione  dell'adeguatezza   delle   stime   prodotte;   partecipa
all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del  processo  di
attuazione dei fabbisogni standard; propone  correzioni  e  modifiche
alla procedura di attuazione dei fabbisogni  standard,  nonche'  agli
indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti.  IFEL,  inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e  alle  Province;
la Societa' per  gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a  puo'  avvalersi
altresi' della collaborazione dell'ISTAT per i compiti  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del presente articolo; 
    e) le metodologie predisposte ai  sensi  della  lettera  a)  sono
sottoposte, per l'approvazione,  ai  fini  dell'ulteriore  corso  del
procedimento, alla Commissione tecnica  paritetica  per  l'attuazione
del  federalismo  fiscale  ovvero,  dopo  la  sua  istituzione,  alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in
assenza  di  osservazioni,  le  metodologie  si  intendono  approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione  tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero,  dopo  la
sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento  della
finanza  pubblica  segue  altresi'   il   monitoraggio   della   fase
applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla  lettera
b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui
alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per  gli  studi
di   settore-Sose   s.p.a.   ai   Dipartimenti   delle   finanze   e,
successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  alla  Commissione  tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero,  dopo  la
sua istituzione, alla  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
della finanza pubblica; 
    f) i dati raccolti ed  elaborati  per  le  attivita'  di  cui  al
presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, nonche' in quella di cui all'articolo 5  della  legge  5  maggio
2009, n. 42. 
 
          Note all'art. 5: 
              − Per il testo dell'art. 13, comma 1, lett.  d),  della
          citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              − Per il testo dell'art. 21 della citata legge 5 maggio
          2009, n. 42, si veda la nota all'art. 3. 
              − Il testo vigente dell'art. 22 della  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). − 1. In  sede
          di prima applicazione, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il Ministro per  le  riforme  per  il
          federalismo, il Ministro per la semplificazione  normativa,
          il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  gli  altri
          Ministri   competenti   per   materia,    predispone    una
          ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla  base
          delle norme vigenti, riguardanti  le  strutture  sanitarie,
          assistenziali,  scolastiche  nonche'  la   rete   stradale,
          autostradale e  ferroviaria,  la  rete  fognaria,  la  rete
          idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione  del  gas,
          le strutture portuali ed aeroportuali. La  ricognizione  e'
          effettuata tenendo  conto,  in  particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
                a) estensione delle superfici territoriali; 
                b) valutazione  della  rete  viaria  con  particolare
          riferimento a quella del Mezzogiorno; 
                c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
                d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
          produttive; 
                e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
                f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
          in ciascun territorio; 
                g) specificita' insulare con definizione di parametri
          oggettivi   relativi   alla   misurazione   degli   effetti
          conseguenti al  divario  di  sviluppo  economico  derivante
          dall'insularita',  anche  con  riguardo  all'entita'  delle
          risorse per gli interventi  speciali  di  cui  all'articolo
          119, quinto comma, della Costituzione. 
              2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
          al fine del  recupero  del  deficit  infrastrutturale,  ivi
          compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale  e
          i collegamenti con le isole, sono individuati,  sulla  base
          della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
          interventi finalizzati agli obiettivi di  cui  all'articolo
          119, quinto comma, della Costituzione,  che  tengano  conto
          anche della  virtuosita'  degli  enti  nell'adeguamento  al
          processo di convergenza ai costi o al fabbisogno  standard.
          Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
          aree sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da
          inserire     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1  e
          1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443». 
              −  Il  testo  vigente   dell'art.   161   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  (Testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' il seguente: 
              «161. Certificazioni di bilancio. 
              1. Gli enti locali  sono  tenuti  a  redigere  apposite
          certificazioni  sui  principali  dati   del   bilancio   di
          previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate
          dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e
          dall'organo di revisione economico-finanziario. 
              2. Le modalita' per la struttura,  la  redazione  e  la
          presentazione delle certificazioni sono stabilite tre  mesi
          prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del
          Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e  con
          l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
              3. La mancata presentazione di un certificato  comporta
          la sospensione dell'ultima rata  del  contributo  ordinario
          dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. 
              4.  Il  Ministero  dell'interno  provvede   a   rendere
          disponibili i dati delle certificazioni alle regioni,  alle
          associazioni rappresentative degli enti locali, alla  Corte
          dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica». 
              − Il testo vigente dell'art. 13 della legge 31 dicembre
          2009, n. 196, (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e'
          il seguente: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          −  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  accessibile  alle  stesse
          amministrazioni pubbliche secondo  modalita'  da  stabilire
          con appositi decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti   la   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica e il Centro  nazionale
          per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
          dati concernenti  i  bilanci  di  previsione,  le  relative
          variazioni,  i  conti  consuntivi,  quelli  relativi   alle
          operazioni  gestionali,  nonche'  tutte   le   informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati». 
              − Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5  maggio
          2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.