Art. 6 
 
 
                Pubblicazione dei fabbisogni standard 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla  procedura
di calcolo di cui agli articoli precedenti e il  fabbisogno  standard
per  ciascun  Comune  e  Provincia,  previa  verifica  da  parte  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo  1,
comma 3. Sullo schema di decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e' sentita la Conferenza Stato-citta'  e  autonomie  locali.
Decorsi quindici giorni, lo schema e' comunque trasmesso alle  Camere
ai fini  dell'espressione  del  parere  da  parte  della  Commissione
bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze  di  carattere
finanziario. Lo schema di  decreto  e'  corredato  da  una  relazione
tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  che  ne  evidenzia  gli  effetti  finanziari.
Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da  parte  del
Governo,  il  decreto   puo'   essere   comunque   adottato,   previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri,  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.  Il  Governo,  se  non  intende
conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette  alle  Camere   una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri  recante  determinazione  dei  fabbisogni  standard  per
Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini
di tale determinazione. 
  2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  secondo  le  proprie  competenze,  partecipa
direttamente alle attivita' di cui all'articolo 5. 
  3. Ciascun Comune e Provincia da' adeguata pubblicita' sul  proprio
sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonche'  attraverso
le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. 
 
          Note all'art. 6: 
              − Il testo vigente dell'art. 17, comma 3,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilita' e  finanza
          pubblica) e' il seguente: 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   −
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle amministrazioni pubbliche, contenute nella  Decisione
          di   cui   all'articolo   10   ed   eventuali    successivi
          aggiornamenti. 
              (Omissis)».