Art. 7 
 
 
             Revisione a regime dei fabbisogni standard 
 
  1. Al fine di garantire continuita' ed  efficacia  al  processo  di
efficientamento dei servizi locali,  i  fabbisogni  standard  vengono
sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre  il  terzo  anno
successivo alla loro precedente adozione, con le  modalita'  previste
nel presente decreto. 
  2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
istituzione, alla Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009,  n.
42,  che  si  avvale  della  Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale. 
 
          Note all'art. 7: 
               − Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5 maggio
          2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.