Art. 4 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Ai  fini  dell'adempimento  degli  obblighi   derivanti   dalle
direttive 2000/60/CE e  2007/60/CE,  nelle  more  della  costituzione
delle autorita' di bacino distrettuali di  cui  all'articolo  63  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni: 
    a) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, provvedono  all'aggiornamento  dei  piani  di
gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A  tale
fine dette autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti
delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; 
    b) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, e  le  regioni,  ciascuna  per  la  parte  di
territorio di propria competenza,  provvedono  all'adempimento  degli
obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai
fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione  di  cui
al predetto decreto legislativo n.  49  del  2010,  le  autorita'  di
bacino di rilievo nazionale svolgono  la  funzione  di  coordinamento
nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza. 
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di
distretti nei quali non e' presente alcuna  autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale, provvedono le regioni. 
  3. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale  e'  effettuata
dai comitati istituzionali e tecnici delle  autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il
cui territorio ricade nel distretto idrografico a  cui  gli  atti  si
riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente 
                                e della tutela del territorio e del 
                                mare 
 
                                Frattini, Ministro degli affari 
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Romani, Ministro dello sviluppo 
                                economico 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Galan, Ministro delle politiche 
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le 
                                regioni e per la coesione 
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 4: 
              - La direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          22 dicembre 2000, n. L 327. 
              - La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          6 novembre 2007, n. L 288. 
              - Il testo  dell'art.  63  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n 152 e successive modificazioni, citato nelle
          premesse cosi' recita: 
              «Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale).  -  1.  In
          ciascun  distretto  idrografico  di  cui  all'art.  64   e'
          istituita l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito
          Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che  opera
          in conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  ed
          uniforma la propria  attivita'  a  criteri  di  efficienza,
          efficacia, economicita' e pubblicita'. 
              2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la  Conferenza
          istituzionale  permanente,  il  Segretario   generale,   la
          Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza  operativa  di
          servizi. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  da  emanarsi  sentita  la   Conferenza
          permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della parte terza del  presente  decreto,
          sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
          il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
          e  finanziarie,  salvaguardando  i  livelli  occupazionali,
          definiti  alla  data  del  31  dicembre  2005,   e   previa
          consultazione dei sindacati. 
              3. Le autorita'  di  bacino  previste  dalla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono  soppresse  a  far  data  dal  30
          aprile 2006 e le relative funzioni  sono  esercitate  dalle
          Autorita' di bacino distrettuale di cui  alla  parte  terza
          del  presente  decreto.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2
          disciplina il trasferimento di funzioni  e  regolamenta  il
          periodo transitorio. 
              4.   Gli   atti   di   indirizzo,    coordinamento    e
          pianificazione delle Autorita' di bacino  vengono  adottati
          in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
          convocata,  anche   su   proposta   delle   amministrazioni
          partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio su richiesta del  Segretario  generale,  che  vi
          partecipa  senza   diritto   di   voto.   Alla   Conferenza
          istituzionale    permanente    partecipano    i    Ministri
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  ,   delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
          delle politiche  agricole  e  forestali,  per  la  funzione
          pubblica,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o   i
          Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i  Presidenti
          delle regioni e delle province autonome il  cui  territorio
          e' interessato dal distretto idrografico  o  gli  Assessori
          dai medesimi delegati, oltre al delegato  del  Dipartimento
          della  protezione  civile.  Alle  conferenze  istituzionali
          permanenti del distretto idrografico della Sardegna  e  del
          distretto idrografico della Sicilia partecipano,  oltre  ai
          Presidenti   delle   rispettive    regioni,    altri    due
          rappresentanti  per  ciascuna   delle   predette   regioni,
          nominati   dai   Presidenti   regionali.   La    conferenza
          istituzionale permanente delibera a maggioranza.  Gli  atti
          di pianificazione tengono conto delle  risorse  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              5. La conferenza istituzionale  permanente  di  cui  al
          comma 4: 
                a) adotta criteri e metodi per  la  elaborazione  del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
          di cui all'art. 57; 
                b) individua tempi e  modalita'  per  l'adozione  del
          Piano di bacino, che potra'  eventualmente  articolarsi  in
          piani riferiti a sub-bacini; 
                c) determina quali componenti del piano costituiscono
          interesse  esclusivo  delle   singole   regioni   e   quali
          costituiscono interessi comuni a piu' regioni; 
                d) adotta i  provvedimenti  necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino; 
                e) adotta il Piano di bacino; 
                f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
          programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
          e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione  di  interventi
          non di competenza statale rispetto  ai  tempi  fissati  nel
          programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
          il  termine  massimo  per  l'inizio  dei  lavori.   Decorso
          infruttuosamente tale termine,  all'adozione  delle  misure
          necessarie ad assicurare l'avvio dei  lavori  provvede,  in
          via  sostitutiva,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi
          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti; 
                g) nomina il Segretario generale. 
              6. La Conferenza operativa di servizi e'  composta  dai
          rappresentanti dei Ministeri  di  cui  al  comma  4,  delle
          regioni e delle province autonome interessate,  nonche'  da
          un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
          e' convocata dal Segretario Generale, che  la  presiede,  e
          provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
          sensi  del  comma  5,  nonche'  al  compimento  degli  atti
          gestionali. La conferenza operativa di servizi  delibera  a
          maggioranza. 
              7. Le Autorita'  di  bacino  provvedono,  tenuto  conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: 
                a) all'elaborazione del Piano di bacino  distrettuale
          di cui all'art. 65; 
                b)  ad  esprimere  parere  sulla  coerenza  con   gli
          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi
          comunitari, nazionali, regionali  e  locali  relativi  alla
          difesa del suolo, alla lotta  alla  desertificazione,  alla
          tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; 
                c) all'elaborazione, secondo le  specifiche  tecniche
          che figurano negli allegati alla parte terza  del  presente
          decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
          di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo  stato
          delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
          di un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 
              8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni  ai
          sensi dell'art. 62, le Autorita'  di  bacino  coordinano  e
          sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
          consorzi di bonifica integrale di cui al regio  decreto  13
          febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del  Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  Maggiore,  del  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo  e  del
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di   Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
          manutenzione ed  esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di
          bonifica, alla  realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia
          ambientale e di risanamento  delle  acque,  anche  al  fine
          della loro utilizzazione irrigua,  alla  rinaturalizzazione
          dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.». 
              - La  legge  18  maggio  1989  n.  183  (Norme  per  il
          riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del
          suolo), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  25  maggio
          1989, n. 120, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49
          (Attuazione  della  direttiva  2007/60/CE   relativa   alla
          valutazione e alla gestione dei rischi  di  alluvioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77.