Art. 3 
 
 
              Disposizioni in materia di contrattazione 
                        collettiva nazionale 
 
  1. L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione
a livello  nazionale  per  il  personale,  dirigenziale  e  non,  del
comparto autonomo di contrattazione collettiva della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti  e
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di  lavoro,  nonche'  le
materie relative alle  relazioni  sindacali.  Sono,  in  particolare,
escluse  dalla  contrattazione  collettiva   le   materie   attinenti
all'organizzazione degli uffici,  quelle  oggetto  di  partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni, quelle  afferenti  alle  prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto
decreto legislativo, nonche' la  materia  del  conferimento  e  della
revoca degli incarichi  dirigenziali.  Nelle  materie  relative  alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione  delle  prestazioni  ai  fini
della corresponsione del trattamento accessorio,  della  mobilita'  e
delle  progressioni  economiche,  la  contrattazione  collettiva   e'
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
  3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con  il  settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi  livelli
e la durata del medesimo contratto, nonche' di quello integrativo. La
durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la  vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  per  il  tramite  del
Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto
di indirizzo per la contrattazione nazionale prima  di  ogni  rinnovo
contrattuale.  L'ARAN  informa  costantemente   il   Presidente   del
Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative. 
  5. L'ipotesi di accordo e'  trasmessa  dall'ARAN,  corredata  dalla
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10  giorni
dalla data di sottoscrizione.  Il  comitato  di  settore  esprime  il
parere sul testo contrattuale e  sugli  oneri  finanziari  diretti  e
indiretti a carico del bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  6. Il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
per il  tramite  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  7. Acquisito il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di  accordo,  il
giorno successivo  l'ARAN  trasmette  la  quantificazione  dei  costi
contrattuali alla Corte dei conti ai  fini  della  certificazione  di
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio.  La
Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi  quantificati  e
la loro compatibilita' con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio. La Corte dei conti delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi  i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente.  L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione  e'  positiva,
il Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il  contratto
collettivo. 
  8.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi  istruttori  e
valutazioni sul contratto collettivo  da  parte  di  tre  esperti  in
materia di relazioni sindacali e costo del  lavoro,  individuati  dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite  il
capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con  il  capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  nell'ambito
di un elenco definito di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti  le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il  Presidente
dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore,  che  puo'
dettare  indirizzi  aggiuntivi,  provvede   alla   riapertura   delle
trattative e alla sottoscrizione di  una  nuova  ipotesi  di  accordo
adeguando i costi  contrattuali  ai  fini  delle  certificazioni.  In
seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si  riapre
la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso  in
cui la certificazione non positiva sia limitata  a  singole  clausole
contrattuali,  l'ipotesi  puo'  essere  sottoscritta  definitivamente
ferma  restando  l'inefficacia  delle   clausole   contrattuali   non
positivamente certificate. 
  10. Il contratto, nonche' le eventuali interpretazioni  autentiche,
e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
oltre che sul sito dell'ARAN e della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  11. Dal computo dei termini previsti  dal  presente  articolo  sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato. 
  12. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  attiva  un  autonomo
livello  di  contrattazione  collettiva  integrativa,  nel   rispetto
dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti  dagli
strumenti di programmazione annuale e  pluriennale  della  Presidenza
stessa. La contrattazione collettiva  integrativa  assicura  adeguati
livelli  di  efficienza  e  produttivita'   dei   servizi   pubblici,
incentivando l'impegno e  la  qualita'  della  performance  ai  sensi
dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, come applicato dal  decreto  attuativo  del
Titolo II. A tal fine destina  al  trattamento  economico  accessorio
collegato alla performance  individuale  una  quota  del  trattamento
economico accessorio complessivo comunque  denominato,  definita  dal
decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione  si  svolge  sulle
materie,  con  i  vincoli  e  nei  limiti  stabiliti  dal   contratto
collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure  negoziali  che
questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale  definisce
il termine delle sessioni negoziali. Alla  scadenza  del  termine  le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e
decisione. 
  13.  Si  applicano  gli  articoli  40,  commi  3-ter,  3-quinquies,
3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del  decreto  legislativo  165  del
2001, e successive modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 5 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 40,  commi  3-ter,  3-quinquies  e
          3-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
          riportato nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta l'art. 5, comma 2, l'art. 7,  comma  5,  e
          gli articoli 9, 16, 17, 40-bis, 43, 45, comma 3,  47-bis  e
          49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche»: 
              «2. Nell'ambito delle leggi e degli atti  organizzativi
          di  cui  all'art.  2,  comma  1,  le   determinazioni   per
          l'organizzazione degli uffici e  le  misure  inerenti  alla
          gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono  assunte  in  via
          esclusiva  dagli  organi  preposti  alla  gestione  con  la
          capacita' e i poteri del privato datore  di  lavoro,  fatta
          salva la sola informazione ai sindacati, ove  prevista  nei
          contratti di cui all'art.  9.  Rientrano,  in  particolare,
          nell'esercizio dei poteri dirigenziali le  misure  inerenti
          la gestione delle risorse umane nel rispetto del  principio
          di    pari    opportunita',    nonche'    la     direzione,
          l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.». 
              «5. Le amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese.». 
              «Art. 9  (Partecipazione  sindacale)  -  (Art.  10  del
          decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come   sostituito
          dall'art. 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2,  i
          contratti collettivi nazionali disciplinano le modalita'  e
          gli istituti della partecipazione.». 
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali) - (Art. 16  del  decreto  legislativo n.  29  del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  9  del   decreto
          legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -  1.
          I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
          denominati, nell'ambito di  quanto  stabilito  dall'art.  4
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza; 
                a-bis)   propongono   le   risorse   e   i    profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                b)  curano  l'attuazione  dei  piani,   programmi   e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                c)  adottano  gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed esercitano i poteri di spesa e  quelli  di  acquisizione
          delle  entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                d-bis) adottano i  provvedimenti  previsti  dall'art.
          17, comma 2, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni; 
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
                f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile  1979,
          n. 103; 
                g)  richiedono  direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro; 
                i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti  e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti. 
              2.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1 puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
              4. Gli atti e i provvedimenti  adottati  dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
              5. Gli ordinamenti delle amministrazioni  pubbliche  al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». 
              «Art. 17  (Funzioni  dei  dirigenti)  -  (Art.  17  del
          decreto  legislativo n.  29  del  1993,   come   sostituito
          dall'art. 10 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e  poi
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -  1.
          I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito  dall'art.  4,
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                a)  formulano  proposte  ed   esprimono   pareri   ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
                b) curano l'attuazione dei progetti e delle  gestioni
          ad essi assegnati dai dirigenti degli  uffici  dirigenziali
          generali,  adottando  i  relativi  atti   e   provvedimenti
          amministrativi ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e  di
          acquisizione delle entrate; 
                c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi  delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli uffici che da essi dipendono e dei  responsabili  dei
          procedimenti amministrativi, anche con  poteri  sostitutivi
          in caso di inerzia; 
                d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse  e
          dei profili professionali necessari  allo  svolgimento  dei
          compiti  dell'ufficio  cui  sono  preposti  anche  al  fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                e) provvedono alla gestione  del  personale  e  delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici, anche ai sensi  di  quanto  previsto  all'art.  16,
          comma 1, lettera l-bis); 
                e-bis)  effettuano  la  valutazione   del   personale
          assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio  del
          merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
          nonche'  della  corresponsione  di   indennita'   e   premi
          incentivanti. 
              1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di servizio, possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo
          determinato, con atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle
          competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere  b),
          d) ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano  le
          posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli  uffici
          ad essi affidati. Non si applica in ogni caso  l'art.  2103
          del codice civile.». 
              «Art. 40-bis (Controlli in  materia  di  contrattazione
          integrativa). - 1. Il controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal
          collegio dei revisori dei conti,  dal  collegio  sindacale,
          dagli uffici centrali di bilancio o dagli  analoghi  organi
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai  contratti
          integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
          vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, comma  3-quinquies,  sesto
          periodo. 
              2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
          gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
          a duecento unita', i  contratti  integrativi  sottoscritti,
          corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria  ed
          una  relazione  illustrativa  certificate  dai   competenti
          organi di controllo previsti dal comma  1,  sono  trasmessi
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento,    ne    accertano,     congiuntamente,     la
          compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
          articolo e dell'art. 40, comma  3-quinquies.  Decorso  tale
          termine, che puo' essere sospeso in caso  di  richiesta  di
          elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica  puo'
          procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel  caso
          in  cui  il  riscontro  abbia  esito  negativo,  le   parti
          riprendono le trattative. 
              3. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma  2,  inviano  entro  il  31  maggio  di  ogni   anno,
          specifiche  informazioni  sui  costi  della  contrattazione
          integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
          al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
          allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,  d'intesa
          con la Corte dei conti e con la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali
          informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
          vincoli finanziari in ordine  sia  alla  consistenza  delle
          risorse  assegnate   ai   fondi   per   la   contrattazione
          integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei  fondi
          e  della  spesa   derivante   dai   contratti   integrativi
          applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
          criteri improntati alla premialita', al riconoscimento  del
          merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
          della performance  individuale,  con  riguardo  ai  diversi
          istituti  finanziati  dalla   contrattazione   integrativa,
          nonche'  a  parametri  di  selettivita',  con   particolare
          riferimento alle progressioni economiche.  Le  informazioni
          sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando  le
          ipotesi di  responsabilita'  eventualmente  ravvisabili  le
          utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
          V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 
              4. Le  amministrazioni  pubbliche  hanno  l'obbligo  di
          pubblicare   in   modo   permanente   sul   proprio    sito
          istituzionale, con  modalita'  che  garantiscano  la  piena
          visibilita'  e   accessibilita'   delle   informazioni   ai
          cittadini,  i  contratti  integrativi  stipulati   con   la
          relazione   tecnico-finanziaria   e   quella   illustrativa
          certificate dagli organi di controllo di cui  al  comma  1,
          nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi  del
          comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro,  evidenzia
          gli  effetti  attesi  in  esito  alla  sottoscrizione   del
          contratto  integrativo  in  materia  di  produttivita'   ed
          efficienza dei servizi erogati,  anche  in  relazione  alle
          richieste dei cittadini. Il Dipartimento  per  la  funzione
          pubblica di intesa con il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e in sede di  Conferenza  unificata  predispone  un
          modello  per  la   valutazione,   da   parte   dell'utenza,
          dell'impatto   della   contrattazione    integrativa    sul
          funzionamento  dei  servizi   pubblici,   evidenziando   le
          richieste   e   le   previsioni   di   interesse   per   la
          collettivita'. Tale modello e gli esiti  della  valutazione
          vengono   pubblicati   sul   sito    istituzionale    delle
          amministrazioni pubbliche interessate dalla  contrattazione
          integrativa. 
              5.  Ai  fini  dell'art.  46,  comma  4,  le   pubbliche
          amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
          telematica, entro cinque giorni  dalla  sottoscrizione,  il
          testo     contrattuale     con     l'allegata     relazione
          tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
          delle  modalita'  di  copertura  dei  relativi  oneri   con
          riferimento  agli  strumenti  annuali  e   pluriennali   di
          bilancio.  I  predetti  testi  contrattuali  sono  altresi'
          trasmessi al CNEL. 
              6.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Corte  dei
          conti possono avvalersi ai sensi dell'art.  17,  comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
          posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
          funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
              7. In caso di mancato  adempimento  delle  prescrizioni
          del  presente  articolo,  oltre  alle   sanzioni   previste
          dall'art.   60,   comma   2,   e'   fatto   divieto    alle
          amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento  delle
          risorse  destinate  alla  contrattazione  integrativa.  Gli
          organi di controllo previsti dal  comma  1  vigilano  sulla
          corretta  applicazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo.». 
              «Art. 43 (Rappresentativita' sindacale  ai  fini  della
          contrattazione  collettiva)  -  (Art.  47-bis  del  decreto
          legislativo n.  29  del  1993,  aggiunto  dall'art.  7  del
          decreto legislativo n. 396 del 1997,  modificato  dall'art.
          44, comma 4 del decreto legislativo n. 80 del 1998; art. 44
          comma 7  del  decreto  legislativo n.  80  del  1998,  come
          modificato dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n.
          387 del 1998). -  1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione
          collettiva  nazionale  le  organizzazioni   sindacali   che
          abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non
          inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la  media
          tra il dato associativo  e  il  dato  elettorale.  Il  dato
          associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per
          il versamento dei contributi sindacali rispetto  al  totale
          delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.  Il  dato
          elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti  ottenuti
          nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
          rispetto  al   totale   dei   voti   espressi   nell'ambito
          considerato. 
              2. Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il
          relativo  comparto   o   area   partecipano   altresi'   le
          confederazioni  alle  quali  le  organizzazioni   sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate. 
              3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti    collettivi
          verificando     previamente,     sulla      base      della
          rappresentativita'   accertata   per   l'ammissione    alle
          trattative ai sensi del  comma  1,  che  le  organizzazioni
          sindacali   che   aderiscono   all'ipotesi    di    accordo
          rappresentino nel loro complesso almeno  il  51  per  cento
          come media tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  nel
          comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
          del dato elettorale nel medesimo ambito. 
              4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
          stipulazione  degli  accordi  o  contratti  collettivi  che
          definiscono o  modificano  i  comparti  o  le  aree  o  che
          regolano   istituti   comuni   a   tutte    le    pubbliche
          amministrazioni   o   riguardanti   piu'    comparti,    le
          confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
          o due aree  contrattuali,  siano  affiliate  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi del comma 1. 
              5. I  soggetti  e  le  procedure  della  contrattazione
          collettiva integrativa sono  disciplinati,  in  conformita'
          all'art.  40,  commi  3-bis  e  seguenti,   dai   contratti
          collettivi  nazionali,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 42, comma 7, per gli organismi di  rappresentanza
          unitaria del personale. 
              6.  Agli  effetti  dell'accordo   tra   l'ARAN   e   le
          confederazioni    sindacali    rappresentative,    previsto
          dall'art. 50, comma  1,  e  dei  contratti  collettivi  che
          regolano la materia, le confederazioni e le  organizzazioni
          sindacali ammesse alla contrattazione collettiva  nazionale
          ai sensi dei commi precedenti, hanno  titolo  ai  permessi,
          aspettative e distacchi sindacali, in  quota  proporzionale
          alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1,  tenendo
          conto  anche  della   diffusione   territoriale   e   della
          consistenza delle strutture organizzative  nel  comparto  o
          nell'area. 
              7. La raccolta dei dati sui voti  e  sulle  deleghe  e'
          assicurata  dall'ARAN.  I  dati   relativi   alle   deleghe
          rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
          sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre  il  31  marzo
          dell'anno  successivo  dalle   pubbliche   amministrazioni,
          controfirmati  da  un  rappresentante   dell'organizzazione
          sindacale interessata, con modalita'  che  garantiscano  la
          riservatezza    delle    informazioni.     Le     pubbliche
          amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il  funzionario
          responsabile della rilevazione  e  della  trasmissione  dei
          dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per  la
          raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN  si  avvale,
          sulla base di apposite  convenzioni,  della  collaborazione
          del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
          lavoro, delle istanze rappresentative o  associative  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              8. Per garantire  modalita'  di  rilevazione  certe  ed
          obiettive,  per  la  certificazione  dei  dati  e  per   la
          risoluzione  delle  eventuali  controversie  e'   istituito
          presso l'ARAN  un  comitato  paritetico,  che  puo'  essere
          articolato  per   comparti,   al   quale   partecipano   le
          organizzazioni  sindacali   ammesse   alla   contrattazione
          collettiva nazionale. 
              9. Il comitato procede alla verifica dei dati  relativi
          ai voti ed alle deleghe.  Puo'  deliberare  che  non  siano
          prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
          associativo,  le  deleghe  a   favore   di   organizzazioni
          sindacali  che  richiedano  ai  lavoratori  un   contributo
          economico inferiore di piu' della meta' rispetto  a  quello
          mediamente richiesto  dalle  organizzazioni  sindacali  del
          comparto o dell'area. 
              10. Il comitato delibera sulle  contestazioni  relative
          alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora  vi  sia
          dissenso, e  in  ogni  caso  quando  la  contestazione  sia
          avanzata da un soggetto  sindacale  non  rappresentato  nel
          comitato, la deliberazione e' adottata su  conforme  parere
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro -  CNEL,
          che lo emana entro  quindici  giorni  dalla  richiesta.  La
          richiesta di parere e' trasmessa dal comitato  al  Ministro
          per la funzione pubblica, che  provvede  a  presentarla  al
          CNEL entro cinque giorni dalla ricezione. 
              11.  Ai  fini  delle   deliberazioni,   l'ARAN   e   le
          organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato  votano
          separatamente e il voto delle  seconde  e'  espresso  dalla
          maggioranza dei rappresentanti presenti. 
              12.  A  tutte  le  organizzazioni   sindacali   vengono
          garantite adeguate forme di informazione e  di  accesso  ai
          dati, nel rispetto della  legislazione  sulla  riservatezza
          delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre  1996,  n.
          675, e successive disposizioni correttive ed integrative. 
              13. Ai sindacati  delle  minoranze  linguistiche  della
          provincia di  Bolzano  e  delle  regioni  Valle  d'Aosta  e
          Friuli-Venezia Giulia,  riconosciuti  rappresentativi  agli
          effetti di  speciali  disposizioni  di  legge  regionale  e
          provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,   spettano,
          eventualmente anche con forme di rappresentanza in  comune,
          i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti  per  le
          organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in
          base al presente decreto. Per le  organizzazioni  sindacali
          che   organizzano   anche   lavoratori   delle    minoranze
          linguistiche della provincia di  Bolzano  e  della  regione
          della Val d'Aosta, i criteri per  la  determinazione  della
          rappresentativita'   si   riferiscono   esclusivamente   ai
          rispettivi  ambiti  territoriali  e   ai   dipendenti   ivi
          impiegati.». 
              «Art.  47-bis  (Tutela  retributiva  per  i  dipendenti
          pubblici). - 1.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge finanziaria  che  dispone  in
          materia di rinnovi dei contratti collettivi per il  periodo
          di riferimento, gli incrementi previsti per il  trattamento
          stipendiale  possono  essere  erogati  in  via  provvisoria
          previa deliberazione dei rispettivi  comitati  di  settore,
          sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.  salvo
          conguaglio  all'atto  della  stipulazione   dei   contratti
          collettivi nazionali di lavoro. 
              2.  In  ogni  caso  a  decorrere  dal  mese  di  aprile
          dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
          nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
          rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di  cui  al
          comma 1,  e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei  rispettivi
          comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
          stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
          limiti  previsti  dalla  legge  finanziaria  in   sede   di
          definizione  delle  risorse  contrattuali,  una   copertura
          economica che  costituisce  un'anticipazione  dei  benefici
          complessivi che saranno  attribuiti  all'atto  del  rinnovo
          contrattuale.». 
              «Art.  49  (Interpretazione  autentica  dei   contratti
          collettivi) - (Art. 53 del decreto  legislativo n.  29  del
          1993,   come   sostituito   dall'art.   24   del    decreto
          legislativo n. 546 del 1993  e  successivamente  modificato
          dall'art. 43, comma 1 del  decreto  legislativo n.  80  del
          1998).    -    1.     Quando     insorgano     controversie
          sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che
          li  hanno   sottoscritti   si   incontrano   per   definire
          consensualmente il significato delle clausole controverse. 
              2. L'eventuale accordo  di  interpretazione  autentica,
          stipulato con le procedure di cui all'art. 47,  sostituisce
          la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza  del
          contratto.  Qualora  tale  accordo   non   comporti   oneri
          aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione  degli
          stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e'  espresso  tramite   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».