Art. 3


                        Copertura finanziaria

  1.  Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni  di  euro  per  l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno
2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
    a)  quanto  a  93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di
una  quota  delle  risorse  complessivamente  disponibili  relative a
rimborsi  e  compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita'   speciale  1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
Bilancio";
    b)  quanto  a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220;
    c)  quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento,
entro  il  30  gennaio  2011, all'entrata del bilancio dello Stato di
quota  parte  delle  disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per
gli  interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma
847  dell'articolo  2  della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle
risorse  destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
    d)  quanto  ad  euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di  cui  all'articolo  14,  comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
    e)  quanto  a  euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo
delle  somme  versate  entro  il  30  novembre  2010  all'entrata del
bilancio   dello   Stato   ai   sensi   delle  disposizioni  indicate
nell'Allegato  2  al  presente  decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi,  e  che  sono  riassegnate  ad  apposito  fondo per essere
destinate  alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette
somme,  iscritte  in  bilancio  per l'esercizio finanziario 2010, non
impegnate  al  31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto
residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
    f)  quanto  a  8,1  milioni  di  euro  per  l'anno 2011, mediante
riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
    a)  quanto  a  93  milioni  di  euro  per  l'anno  2010, mediante
accantonamento  delle  disponibilita'  di  competenza  relative  alla
categoria  di  spesa  dei  consumi  intermedi  in maniera lineare per
ciascun   Ministero.   Le   risorse   medesime,  rese  indisponibili,
costituiscono  economia  di  bilancio  al termine dell'esercizio. Per
effettive,   motivate  e  documentate  esigenze,  su  proposta  delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di   cui   al   secondo   periodo,   con   invarianza  degli  effetti
sull'indebitamento   netto  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
    b)  mediante  corrispondente  utilizzo,  per euro 107 milioni per
l'anno  2011  in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.