Art. 2. 
 
  Sono abrogati i Nostri decreti 8 novembre 1901,  n.  467,  8  marzo
1903, n. 134, 8 ottobre 1905, n. 526 e 25 agosto 1908, n. 527. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 9 agosto 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Luzzatti - Credaro. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.