Art. 2. Sono abrogati i Nostri decreti 8 novembre 1901, n. 467, 8 marzo 1903, n. 134, 8 ottobre 1905, n. 526 e 25 agosto 1908, n. 527. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 9 agosto 1910. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Credaro. Visto, Il guardasigilli: Fani.