(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  In cascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione
riunita  sceglie  e  detta  ai  concorrenti  il  tema  da  svolgersi,
osservate per lo svolgimento delle prove stesse le disposizioni degli
articoli 5 e 7 del R. decreto 24 novembre 1903, n. 756. 
 
  Durante ciascuna prova scritta, almeno un commissario deve  restare
nella sala degli esami insieme cogli incaricati della vigilanza.