Art. 10. In cascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita sceglie e detta ai concorrenti il tema da svolgersi, osservate per lo svolgimento delle prove stesse le disposizioni degli articoli 5 e 7 del R. decreto 24 novembre 1903, n. 756. Durante ciascuna prova scritta, almeno un commissario deve restare nella sala degli esami insieme cogli incaricati della vigilanza.