(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova  scritta
e di altrettanti per la prova orale. 
 
  Sono ammessi alla  prova  orale  soltanto  i  concorrenti  i  quali
abbiano ottenuto una media equivalente ad  almeno  sette  decimi  dei
punti nel complesso delle  prove  scritte  e  almeno  sei  decimi  in
ciascuna di esse. 
 
  Sono compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso soltanto
coloro che abbiano ottenuto almeno 7/10 nella prova orale. 
 
  La graduatoria e' compilata con le norme contenute nell'art. 8  del
R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.