Art. 11. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media equivalente ad almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e almeno sei decimi in ciascuna di esse. Sono compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso soltanto coloro che abbiano ottenuto almeno 7/10 nella prova orale. La graduatoria e' compilata con le norme contenute nell'art. 8 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.