(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Salvo il disposto dell'art. 4, lettera C,  della  legge  30  giugno
1907, n. 384, le promozioni di classe si conferiscono in  ragione  di
tre quarti per anzianita' e di un quarto per merito. 
 
  Gl'impiegati promossi per merito acquistano la precedenza di fronte
a quelli promossi soltanto per anzianita'.