Art. 12. Salvo il disposto dell'art. 4, lettera C, della legge 30 giugno 1907, n. 384, le promozioni di classe si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianita' e di un quarto per merito. Gl'impiegati promossi per merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianita'.