(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Nell'esame  di  merito  distinto  sono  ammessi  alla  prova  orale
soltanto i candidati che abbiano  ottenuto  almeno  otto  decimi  nel
complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna
di esse. Le prove  di  esame  sono  fissate  dalla  relativa  tabella
annessa al presente regolamento. 
 
  Coloro che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi, senza
riportare meno di sei decimi in nessuna  delle  prove  scritte,  sono
ammessi alla prova orale ai soli effetti dell'articolo seguente. 
 
  Non possono essere dichiarati vincitori coloro i quali nella  prova
orale non abbiano ottenuto almeno gli otto decimi dei punti. 
 
  Nell'esame di idoneita' sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto
coloro che hanno riportato almeno sette decimi  nel  complesso  delle
prove scritte e non meno di sei decimi in  ciascuna;  sono  approvati
coloro che nella prova orale ottengano almeno sei decimi  e  che  nel
complesso delle prove scritte e orali raggiungano la media  di  sette
decimi.