Art. 16. Nell'esame di merito distinto sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano ottenuto almeno otto decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. Le prove di esame sono fissate dalla relativa tabella annessa al presente regolamento. Coloro che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi, senza riportare meno di sei decimi in nessuna delle prove scritte, sono ammessi alla prova orale ai soli effetti dell'articolo seguente. Non possono essere dichiarati vincitori coloro i quali nella prova orale non abbiano ottenuto almeno gli otto decimi dei punti. Nell'esame di idoneita' sono ammessi alla prova orale soltanto coloro che hanno riportato almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna; sono approvati coloro che nella prova orale ottengano almeno sei decimi e che nel complesso delle prove scritte e orali raggiungano la media di sette decimi.