Art. 17. La graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto e' fatta secondo l'ordine dei punti ottenuti e, a parita' di punti, secondo l'anzianita'. Coloro che non siano riusciti vincitori del concorso, ma che abbiano ottenuto non meno di sette decimi nel complesso di tutte le prove sostenute, sono dispensati dall'esame di idoneita'.