(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  La graduatoria dei vincitori del concorso per  merito  distinto  e'
fatta secondo l'ordine dei punti ottenuti  e,  a  parita'  di  punti,
secondo l'anzianita'. 
 
  Coloro che non  siano  riusciti  vincitori  del  concorso,  ma  che
abbiano ottenuto non meno di sette decimi nel complesso di  tutte  le
prove sostenute, sono dispensati dall'esame di idoneita'.