Art. 19. La graduatoria degl'impiegati che superano l'esame d'idoneita' o che, nel concorso per merito distinto, ottengono i punti richiesti dal 2° comma dell'art. 16 e del 2° comma dell'art. 17 e' formata in base alla rispettiva anzianita' di ruolo alla data del decreto che indice l'esame di idoneita'.