(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  La graduatoria degl'impiegati che superano  l'esame  d'idoneita'  o
che, nel concorso per merito distinto, ottengono  i  punti  richiesti
dal 2° comma dell'art. 16 e del 2° comma dell'art. 17 e'  formata  in
base alla rispettiva anzianita' di ruolo alla data  del  decreto  che
indice l'esame di idoneita'.