(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria che hanno  acquistato  i  titoli
richiesti dal n. 6 dell'art. 7  per  l'ammissione  agli  impieghi  di
categoria superiore alla propria, possono essere ammessi  agli  esami
di promozione di cui all'art 14 nella categoria per  la  quale  hanno
acquistato il titolo di ammissione, purche' si trovino,  quanto  alla
misura dello stipendio ed al numero degli anni di  servizio  prestati
nell'Amministrazione, in condizioni  non  inferiori  a  quelle  degli
impiegati che gia' appartengono alla medesima e che sono ammessi agli
esami. 
 
  Approvati negli esami, sono  classificati  insieme  con  gli  altri
secondo le norme stabilite dagli articoli 17 e 19. 
 
  A parita' di tutti gli altri titoli, sono collocati dopo quelli che
gia' appartenevano alla categoria superiore.