Art. 20. Gli impiegati di 2ª e 3ª categoria che hanno acquistato i titoli richiesti dal n. 6 dell'art. 7 per l'ammissione agli impieghi di categoria superiore alla propria, possono essere ammessi agli esami di promozione di cui all'art 14 nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo di ammissione, purche' si trovino, quanto alla misura dello stipendio ed al numero degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione, in condizioni non inferiori a quelle degli impiegati che gia' appartengono alla medesima e che sono ammessi agli esami. Approvati negli esami, sono classificati insieme con gli altri secondo le norme stabilite dagli articoli 17 e 19. A parita' di tutti gli altri titoli, sono collocati dopo quelli che gia' appartenevano alla categoria superiore.