(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  I programmi per gli esami di promozione sono allegati  al  presente
regolamento e possono essere modificati prima che siano  indetti  gli
esami, quando ne sia riconosciuta  l'apportunita',  con  decreto  del
ministro, sentito il Consiglio di Stato.