Art. 24. I direttori generali e i capi delle divisioni autonome, qualora non ostino esigenze di servizio, possono dare agl'impiegati da loro dipendenti congedi non eccedenti in complesso dieci giorni all'anno: oltre questo limite i congedi sono accordati dal ministro o dal sottosegretario di Stato. Il congedo puo' essere revocato o interrotto, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano. L'impiegato che va in congedo dove dichiarare il suo recapito al capo della divisione da cui dipende, avvertendolo altresi' di tutti gli eventuali cambiamenti di dimora.