(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  I direttori generali e i capi delle divisioni autonome, qualora non
ostino esigenze di  servizio,  possono  dare  agl'impiegati  da  loro
dipendenti congedi non eccedenti in complesso dieci giorni  all'anno:
oltre questo limite i congedi  sono  accordati  dal  ministro  o  dal
sottosegretario di Stato. 
 
  Il congedo puo' essere revocato o interrotto,  quando  esigenze  di
servizio o motivi disciplinari lo richiedano. 
 
  L'impiegato che va in congedo dove dichiarare il  suo  recapito  al
capo della divisione da cui dipende, avvertendolo altresi'  di  tutti
gli eventuali cambiamenti di dimora.