(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  La facolta' d'infliggere la censura agli impiegati del Ministero e'
data ai direttori generali ed ai capi delle divisioni autonome. 
 
                   Visto, d'ordine di Sua Maesta': 
 
                Il ministro della pubblica istruzione 
                              CREDARO.