(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  L'impiegato che, in applicazione dell'art. 2 del testo unico  delle
leggi 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli  impiegati  civili,
passa dall'Amministrazione centrale nelle provinciali,  o,  viceversa
conserva la propria anzianita'. 
 
  La parificazione dei  gradi  dell'Amministrazione  centrale  con  i
gradi delle Amministrazioni provinciali  dipendenti,  e'  determinata
dalla tabella B, annessa al presente regolamento.