Art. 5. L'impiegato che, in applicazione dell'art. 2 del testo unico delle leggi 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, passa dall'Amministrazione centrale nelle provinciali, o, viceversa conserva la propria anzianita'. La parificazione dei gradi dell'Amministrazione centrale con i gradi delle Amministrazioni provinciali dipendenti, e' determinata dalla tabella B, annessa al presente regolamento.