Art. 6. I posti di segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, quelli di ragioniere e quelli di applicato non riservati ai sottufficiali, sono conferiti mediante pubblico concorso per esami. I concorsi sono banditi con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno trenta giorni prima che scada il termino utile per la presentazione delle domande di ammissione.