Art. 8. Il giudizio sugli esami di concorso e' dato da una Commissione composta: a) per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria, di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, che la presiede, di due professori ordinari di Universita', di un consigliere della Corte dei conti, di un funzionario del Ministero di grado non inferiore a quello di capo di divisione; b) per l'ammissione agl'impieghi di 2ª categoria, di un consigliere della Corte dei conti, presidente, del capo ragioniere del Ministero, di un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore a quello di capo di divisione, di un funzionario di ragioneria di un'altra Amministrazione centrale del grado di capo di divisione o equivalente, di un insegnante delle scuole medie governative; c) per l'ammissione agl'impieghi di 3ª categoria, di un ispettore centrale o capo di divisione del Ministero, presidente, di un capo sezione del Ministero, di un insegnante delle scuole medie governative. In ciascuna di dette Commissioni le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato amministrativo del Ministero.