(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Il giudizio sugli esami di concorso  e'  dato  da  una  Commissione
composta: 
 
    a)  per  l'ammissione  agli  impieghi  di  1ª  categoria,  di  un
presidente di sezione o di un consigliere di Stato, che la  presiede,
di due professori ordinari di Universita', di  un  consigliere  della
Corte dei conti,  di  un  funzionario  del  Ministero  di  grado  non
inferiore a quello di capo di divisione; 
 
    b)  per  l'ammissione  agl'impieghi  di  2ª  categoria,   di   un
consigliere della Corte dei conti, presidente,  del  capo  ragioniere
del Ministero, di un funzionario del Ministero stesso  di  grado  non
inferiore a quello  di  capo  di  divisione,  di  un  funzionario  di
ragioneria di un'altra Amministrazione centrale del grado di capo  di
divisione  o  equivalente,  di  un  insegnante  delle  scuole   medie
governative; 
 
    c) per l'ammissione agl'impieghi di 3ª categoria, di un ispettore
centrale o capo di divisione del Ministero, presidente,  di  un  capo
sezione  del  Ministero,  di  un  insegnante   delle   scuole   medie
governative. 
 
  In ciascuna di dette Commissioni le  funzioni  di  segretario  sono
esercitate da un impiegato amministrativo del Ministero.