(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  L'esame di concorso consta di tre prove  scritte  e  di  una  prova
orale per la 1ª e 2ª categoria, e di due prove scritte e di una orale
per la 3ª. 
 
  Le materie delle prove scritte e orali sono  indicate  col  decreto
che indice il concorso. 
 
  Ai candidati sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta. La
prova orale non deve durare piu' di un'ora per ciascun concorrente.