Art. 9. L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale per la 1ª e 2ª categoria, e di due prove scritte e di una orale per la 3ª. Le materie delle prove scritte e orali sono indicate col decreto che indice il concorso. Ai candidati sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta. La prova orale non deve durare piu' di un'ora per ciascun concorrente.