(Testo unico-art. 1)
 
  TESTO UNICO delle disposizioni di  legge  relative  alla  procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato  e
degli altri enti pubblici, dei proventi  di  Demanio  pubblico  e  di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari. 
 
                               Art. 1. 
 
              (Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  I sistemi  di  procedura  coattiva,  attualmente  in  vigore  nelle
diverse  regioni  del  Regno,  per  la  riscossione   delle   entrate
patrimoniali dello Stato, del  Fondo  per  il  culto,  del  Fondo  di
religione e beneficenza di  Roma,  degli  Economati  generali  e  dei
sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia
per quelle  degli  enti  ecclesiastici  dipendenti,  quando  essi  si
trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati  e
sub-economati  predetti),  della  Provincie,  dei  Comuni   e   delle
istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle
disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai
proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo
Stato e dagli enti sopra menzionati.