(Testo unico-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
            (Art. 38, legge T. U. 29 giugno 1902 n. 281). 
 
  Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6,  senza  che
sia soddisfatto il debito,  l'ente  creditore  procede  alla  vendita
degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo
di stima. 
 
  L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente  creditore,  con
avviso  da  affiggersi,  per  mezzo  dell'ufficiale   giudiziario   o
dell'usciere, di cui all'art. 2, alla porta esterna  della  casa  del
Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita. 
 
  L'avviso indica il  giorno,  l'ora,  il  luogo  e  gli  oggetti  da
vendersi. 
 
  Quando si tratti  di  oggetti  per  i  quali  vi  sia  pericolo  di
deperimento  od  occorra  una   dispendiosa   conservazione,   l'ente
creditore  previa  autorizzazione  del   pretore,   o   del   giudice
conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, puo' abbreviare
i termini suddetti ed  anche  procedere  alla  vendita  nello  stesso
giorno nel quale segue il pignoramento, purche' vi  sia  l'intervallo
di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.