(Testo unico-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
           (Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  Il segretario comunale, o un suo delegato,  assiste  all'incanto  e
stende il relativo atto che contiene il nome  e  cognome  di  ciascun
acquirente, il prezzo di vendita di  ogni  oggetto  e  la  firma  del
segretario o del suo delegato e del banditore. 
 
  Per tale ufficio il segretario comunale e' retribuito con le  norme
e nella misura che saranno stabilite nel regolamento. 
 
  La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa  al  migliore
offerente sul prezzo di  stima  e  dietro  il  pagamento  del  prezzo
offerto. 
 
  Quando l'incanto vada deserto in tutto o in  parte,  o  le  offerte
sieno inferiori alla stima, si procedera' a nuovo incanto  nel  primo
giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti  oppignorati  sono
venduti al miglior offerente, ancorche' l'offerta sia inferiori  alla
stima. 
 
  Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che  ne  e'
fatta al pubblico dal banditore, d'ordine  dell'ufficiale  incaricato
della vendita. 
 
  L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi deliberatario. 
 
  Gli oggetti d'oro o d'argento non possono vendersi per somma minore
del  valore  intrinseco  determinato  dalla  stima;  quelli   rimasti
invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro  per  il  solo
valore intrinseco.