(Testo unico-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
           (Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della  vendita  e
la  somma  ricavata  si  depositano  entro  tre  giorni   presso   il
cancelliere della pretura. 
 
  La distribuzione del prezzo tra  l'ente  creditore  e  i  creditori
opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice
di procedura civile. 
 
  Pero'  il  pretore  ordina  immediatamente  il  pagamento  all'ente
creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori
privilegiati  prevalenti  o  di  egual  grado   che   abbiano   fatto
opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare  tutti  i
creditori.