Art. 12. (Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura. La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile. Pero' il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.