(Testo unico-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
           (Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  Ove  l'ente  creditore  abbia  oppignorato  pigioni  o  fitti  gia'
scaduti, l'affittuale o l'inquilino  dovra'  pagare  l'ammontare  del
debito per il quale si e' proceduto, degli accessori e  delle  spese,
nel termine di quindici giorni dopo  il  pignoramento,  e  sino  alla
concorrenza del suo debito. 
 
  So le pigioni o fitti non sono ancora scaduti  il  pagamento  sara'
effettuato nei tempi di rispettiva scadenza. 
 
  Le anticipazioni saranno ammesse  se  fatto  in  conformita'  della
consuetudine locale o provate nei modi di legge.