Art. 13. (Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti gia' scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovra' pagare l'ammontare del debito per il quale si e' proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito. So le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sara' effettuato nei tempi di rispettiva scadenza. Le anticipazioni saranno ammesse se fatto in conformita' della consuetudine locale o provate nei modi di legge.