(Testo unico-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
           (Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). 
 
  Pel  conseguimento  di  quanto  sia   dovuto   dall'affittuario   o
dall'inquilino pel fitto o  per  la  pigione  l'ente  creditore  puo'
esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore.  Puo'
anche procedere direttamente  con  le  norme  di  questa  legge,  non
ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti
dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.