(Testo unico-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
            (Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Per gli atti compiuti nel  procedimento  di  esecuzione  mobiliare,
l'ufficiale giudiziario  o  l'usciere  designati  nell'art.  2  hanno
diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.