(Testo unico-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
           (Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti  di  cui
all'art.  1  della  presente  legge,  e'  escluso   l'obbligo   della
notificazione del titolo esecutivo.