Art. 17. (Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purche' la riconosca idonea. Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro. Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede. Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si rechera' sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinche' esso possa trovarsi presente.