(Testo unico-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
           (Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente  del
tribunale competente nel giudizio di  espropriazione  procede,  sulla
istanza dell'ente creditore e mediante  ordinanza,  alla  nomina  del
sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente,
purche' la riconosca idonea. 
 
  Il presidente provvede egualmente  sull'istanza  degli  interessati
alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro. 
 
  Previa citazione dell'ente, il  presidente  revoca  la  nomina  del
sequestratario ed annulla gli effetti della  immissione  in  possesso
quando siano estinti i debiti per cui si procede. 
 
  Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie. 
 
  L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si  esegue
con la notificazione di un unico atto contenente il precetto  per  il
rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei
due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui  l'ufficiale
giudiziario si rechera' sul luogo per la esecuzione. La notificazione
di tale atto al debitore vale citazione affinche' esso possa trovarsi
presente.