(Testo unico-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
           (Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Il privilegio stabilito nell'art.  1961  del  Codice  civile  viene
esteso  a  tutte  le  somme  che  l'ente  creditore,  in  seguito  ad
autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo
del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni. 
 
  Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se  gia'  fosse
ordinata, qualora gli  immobili  fossero  affittati  ed  il  debitore
avesse stipulata in  favore  dell'ente  che  l'avesse  accettata,  la
delegazione o cessione dei fitti. 
 
  In tal caso l'ente potra' procedere contro l'affittuario moroso con
la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 a 15 della  presente
legge.