Art. 19. (Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.