(Testo unico-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
           (Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Le cessioni o liberazioni di  fitti  non  scaduti  per  un  termine
maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal  giorno
della trascrizione del precetto riguardo  all'ente  creditore  avente
ipoteca iscritta anteriormente  alla  data  certa  della  cessione  o
liberazione.