(Testo unico-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
              (Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797). 
 
  Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione,  la  quale
consiste  nell'ordine,  emesso  dal  competente   ufficio   dell'ente
creditore, di pagare entro  trenta  giorni,  sotto  pena  degli  atti
esecutivi, la soma dovuta. 
 
  La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella  cui
giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma
dovuta;  ed  e'  notificata,  nella  forma  delle  citazioni,  da  un
ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da  un  usciere  addetto
all'Ufficio di conciliazione. 
 
  L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio  di  conciliazione
devo restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita
del certificato di eseguita notificazione. 
 
  Per la intimazione ai  debitori  d'ignoto  domicilio,  residenza  o
dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le  norme  stabilite
dalla procedura civile per le citazioni. 
 
  Per  la  effettuata  notificazione  e'  corrisposta   all'ufficiale
giudiziario o all'usciere  del  conciliatore  la  meta'  dei  diritti
spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle
preture.