(Testo unico-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
           (Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). 
 
  Quando occorre dare in  affitto  i  fondi,  l'autorizzazione  sara'
concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non  impugnabile,
e potra' essere  data  anche  in  modo  generico  sulla  istanza  del
debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra  essi
che non e' unito alla istanza. 
 
  Il sequestratario riscuote le rendite o i frutti, il cui ammontare,
dedotte le spese di amministrazione e i  tributi  pubblici,  versera'
nella  cassa  dell'ente  creditore.  Incombe  lo  stesso  obbligo  al
sequestratario che si trovi gia'  nominato  sulla  istanza  di  altro
creditore. 
 
  Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si  osserva
la procedura degli incidenti.