Art. 20. (Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sara' concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potra' essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non e' unito alla istanza. Il sequestratario riscuote le rendite o i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi gia' nominato sulla istanza di altro creditore. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.