(Testo unico-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
                (Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646). 
 
  Le opposizioni  al  precetto,  in  qualunque  tempo  proposte,  non
sospendono il corso del giudizio, salvo che  l'autorita'  giudiziaria
ne ordini la sospensione. 
 
  L'ente  creditore  puo'  domandare  l'incanto,   attribuendo   agli
immobili come prezzo venale il valore  risultante  dalla  estimazione
dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice  di  procedura  civile,
esclusa, di regola, la perizia. 
 
  Tuttavia l'ente creditore che procedo non ha obbligo di  sottostare
all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo  il  predetto
art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad
altro incanto nel modo stabilito nella seconda  parte  dell'art.  675
del Codice medesimo.